Se questa casistica occorre nel primo semestre del periodo d’imposta 2019, si considera comunque valida la fattura ritrasmessa entro il termine della liquidazione IVA.
Approfondimento
La circolare 13/2018 afferma quanto segue:
“…In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» (così l’articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.
Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.”
Posto che nel momento in cui è stata pubblicata la circolare il termine di emissione (e quindi di trasmissione) della fattura elettronica era fissato alle h. 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, è evidente che la possibilità di ritrasmettere la fattura entro 5 giorni dallo scarto era stata concessa per evitare che il secondo invio della fattura, dopo il ricevimento di una notifica di scarto, venisse considerato fuori termine e quindi potenzialmente sanzionabile.
Successivamente, è stato pubblicato il DL 119/2018, il quale ha modificato l’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 127/2015 nel seguente modo:
“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
- a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto….”
Con questa modifica normativa, il termine di trasmissione è stato fatto coincidere – senza sanzioni – con il termine di effettuazione della liquidazione periodica. Ne deriva che una fattura validamente trasmessa entro il 16 di febbraio non ha motivo di essere considerata fuori termine, indipendentemente dal fatto che, nel periodo intercorrente tra la data di effettuazione dell’operazione e il 16 febbraio si sia verificato uno scarto e un successivo reinvio della stessa, anche oltre i 5 giorni.
Naturalmente se la fattura relativa a gennaio, verrà trasmessa a ridosso della scadenza del 16 febbraio, potrebbe verificarsi uno scarto successivo a tale termine, con conseguente necessità di inoltrare la fattura “fuori termine”. In questo caso ritornerebbe valido il termine massimo di 5 giorni entro il quale effettuare il nuovo invio.