Sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica:
- gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto regime di vantaggio (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
- quelli che rientrano nel cosiddetto regime forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190);
- i piccoli produttori agricoli (di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica;
- i soggetti residenti all’estero identificati IVA in Italia;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991, se i proventi commerciali relativi al periodo di imposta precedente non sono superiori a 65.000 euro (*);
- gli operatori sanitari, solo per il 2019 per le fatture relative ai dati che sono da inviare al Sistema tessera sanitaria
(*) La fattura elettronica è emessa per loro conto dai cessionari e committenti se i proventi commerciali del periodo di imposta precedente sono superiori a 65.000 euro. A prescindere dal volume dei proventi del periodo di imposta precedente, in caso di contratti di sponsorizzazione o pubblicità la fatturazione elettronica e registrazione è operata dai cessionari/committenti.