Come deve operare un agricolo esonerato che “splafona” nel corso dell’anno?
L’art. 34, c. 6, del DPR n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d’imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34.
In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.
Si evidenzia inoltre che, le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque SDI, di conseguenza nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.